La recente sentenza della Corte di giustizia nel caso Commissione c. Ungheria (C-769/22)[1] segna un passaggio significativo: i valori sanciti all’art. 2 TUE non costituiscono meri obiettivi politici, ma “definiscono l’identità stessa dell’Unione europea quale ordinamento giuridico comune”. Il loro rispetto può essere oggetto di controllo nell’ambito di una procedura d’infrazione[2].
Il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali costituisce, come è noto, il fondamento dell’Unione europea. Per lungo tempo, tuttavia, pur costituendo la premessa dell’intero ordinamento dell’Unione, i valori dell’art. 2 TUE non disponevano di strumenti di enforcement pienamente efficaci. Il c.d. “dilemma di Copenaghen” descrive efficacemente questa tensione: l’Unione richiede il rispetto dei propri valori come condizione di adesione, ma incontra difficoltà nel garantirne il rispetto una volta che gli Stati ne fanno parte.
Il contesto normativo: protezione dei minori o restrizione dei diritti?
La controversia trae origine dalla legislazione ungherese del 2021, formalmente diretta alla protezione dei minori, ma che ha introdotto restrizioni estese alla rappresentazione e diffusione di contenuti relativi all’omosessualità e all’identità di genere.
Dai fatti in causa emerge che tali misure inciderebbero su una pluralità di ambiti—servizi audiovisivi, comunicazioni commerciali, istruzione e servizi digitali—vietando la “promozione” o la “raffigurazione” di identità non conformi al sesso assegnato alla nascita. Esse producono, dunque, un effetto sistemico di esclusione di determinate rappresentazioni dalla sfera pubblica e informativa.
La Commissione ha contestato tali disposizioni sotto molteplici profili, sostenendo che esse costituiscono restrizioni ingiustificate alla libera prestazione dei servizi e violano diritti fondamentali garantiti dalla Carta.
La qualificazione della Corte: discriminazione e restrizione sproporzionata
Sotto il profilo giuridico, la pronuncia si fonda in larga parte sulla libertà di prestazione dei servizi e sulla normativa derivata in materia di servizi e media, che costituiscono la base tecnica del sindacato della Corte.
La Corte accoglie l’impostazione della Commissione. Le misure ungheresi sono qualificate come restrizioni alla libera prestazione dei servizi e, soprattutto, come forme di discriminazione diretta, in quanto colpiscono esclusivamente contenuti relativi a orientamenti sessuali e identità di genere non eterosessuali o non cisgender.[3]
La Corte chiarisce che la “protezione dei minori” – invocata dall’Ungheria a giustificazione di tali restrizioni – non può essere perseguita attraverso strumenti che introducano una distinzione fondata sull’orientamento sessuale.[4]
La Corte osserva, infatti, che le disposizioni contestate determinano una forma di stigmatizzazione, rafforzando una condizione di “invisibilità sociale” delle persone interessate, in contrasto con i valori di uguaglianza e dignità che fondano l’ordinamento dell’Unione.[5]
Dalla giurisprudenza sullo Stato di diritto all’art. 2 TUE
La portata innovativa della sentenza si coglie appieno se letta alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni. Già nella sentenza Associação Sindical dos Juízes Portugueses[6], la Corte aveva valorizzato il legame tra l’art. 19 TUE e i valori dell’art. 2, individuando nella tutela giurisdizionale effettiva un elemento essenziale dello Stato di diritto.
Tale impostazione è stata ulteriormente sviluppata, tra l’altro, nella sentenza Commissione c. Polonia[7], in cui la Corte ha fatto leva sull’art. 19 TUE per sindacare riforme nazionali incidenti sull’indipendenza della magistratura.
In questi precedenti, i valori dell’art. 2 TUE, venivano però “concretizzati” tramite obblighi giuridici determinati, senza assumere una funzione autonoma di giudizio.
L’art. 2 TUE davanti al giudice: una svolta nell’enforcement dei valori
La sentenza Commissione c. Ungheria segna un ulteriore sviluppo di tale traiettoria. La novità risiede proprio in questo passaggio: l’art. 2 TUE non è più soltanto uno sfondo assiologico o un criterio interpretativo, ma diventa parametro sempre più autonomo di valutazione.
In tal modo, il rispetto dei valori di cui all’art. 2 TUE può oggi essere fatto valere nell’ambito di una procedura d’infrazione, in quanto parte degli obblighi derivanti dai Trattati, sebbene la loro operatività resti, allo stato, strutturalmente mediata da disposizioni più specifiche del diritto dell’Unione.
Fiducia reciproca e accountability orizzontale
Questa evoluzione incide profondamente sulla struttura dell’ordinamento dell’Unione. Il sistema europeo si fonda, infatti, su una particolare relazione di fiducia reciproca tra Stati membri, i quali condividono e riconoscono valori comuni.
Tale relazione può essere letta anche in termini di horizontal accountability, nella misura in cui ciascuno Stato è chiamato a rispondere non solo nei confronti dei propri cittadini, ma anche degli altri Stati membri e, indirettamente, dei loro cittadini.
La possibilità di far valere l’art. 2 TUE attraverso la procedura di infrazione rafforza proprio questa dimensione.
Oltre il dilemma di Copenaghen?
In questa prospettiva, la sentenza sembra offrire una risposta, almeno parziale, al dilemma di Copenaghen. Accanto allo strumento politico previsto dall’Articolo 7 TUE — caratterizzato da soglie decisionali elevate e da una limitata efficacia pratica — si consolida un canale giurisdizionale più incisivo per la tutela dei valori fondamentali.
Resta tuttavia aperta la questione del bilanciamento tra enforcement dei valori e rispetto delle competenze nazionali. L’intervento della Corte incide infatti su ambiti—come l’istruzione e la politica culturale—tradizionalmente riservati agli Stati membri.
Se da un lato ciò può essere percepito come una compressione della sovranità nazionale, dall’altro appare coerente con la natura stessa dell’Unione quale comunità fondata su valori condivisi. Senza un’effettiva possibilità di controllo, tali valori rischierebbero di rimanere privi di contenuto.
Conclusioni: verso una comunità di valori giuridicamente vincolanti
La sentenza Commissione c. Ungheria segna un passaggio rilevante nel processo di integrazione europea, confermando che l’Unione non è soltanto un mercato, ma un ordinamento giuridico fondato su principi comuni che vincolano, in modo reciproco, gli Stati membri. Dopo questa pronuncia, il rispetto dei valori dell’Unione non può più essere considerato una questione esclusivamente politica, ma tende a consolidarsi come obbligo giuridico suscettibile di controllo giurisdizionale.
Tale evoluzione, tuttavia, solleva interrogativi non trascurabili: l’impiego dei valori di cui all’Articolo 2 TUE come parametro di giudizio nell’ambito del contenzioso per inadempimento rischia infatti di tradursi in un ampliamento difficilmente delimitabile del sindacato della Corte, ponendo questioni sia in ordine al rispetto del principio di attribuzione sia alla determinatezza del parametro normativo così impiegato.
Note:
[1] Sentenza della Corte (Seduta Plenaria) del 21 aprile 2026, Commissione Europea c. Ungheria, C-769/22
[2] Ivi, parr. 520-535.
[3] Ivi, parr. 132-135.
[4] Ivi, parr. 144-148.
[5] Ivi, parr. 553-555.
[6] Corte di giustizia, 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16
[7] Corte di giustizia, 24 giugno 2019, Commissione europea c. Repubblica di Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C-619/18

