Con l’approvazione lo scorso 10 giugno di due decreti attuativi, il consiglio dei ministri ha scritto una pagina inedita nella storia del diritto europeo. Non è una formalità burocratica: è una rivoluzione concreta che tocca ogni azienda, ogni professionista, ogni lavoratore.

L’Italia avrebbe potuto aspettare — come stanno facendo quasi tutti gli altri ventisette. Ha scelto di no. I due decreti attuativi della Legge 132/2025, approvati il 10 giugno 2026, non si limitano a recepire le norme europee: le calano nel tessuto vivo del diritto italiano, con regole precise su chi decide, chi risponde e chi paga quando l’intelligenza artificiale entra in gioco. Il filo rosso che attraversa entrambi i provvedimenti è uno solo: il principio antropocentrico. L’IA può calcolare, classificare, raccomandare. Ma decidere — sulla vita delle persone, sul loro lavoro, sulla loro libertà — spetta agli esseri umani. Sempre.

Il primo decreto riguarda l’assetto della vigilanza e l’uso dell’IA nell’istruzione, nella formazione, nei rapporti di lavoro e nell’occupazione. Il secondo interviene invece sui profili più sensibili: forze dell’ordine, sorveglianza biometrica, responsabilità civile e nuove fattispecie penali.

Avvocati, medici, ingegneri: sapere come funziona l’IA non è più facoltativo

Chi esercita una professione regolamentata dovrà dimostrare di conoscere gli strumenti che usa. I decreti introducono la formazione obbligatoria sull’AI literacy — sia nella fase iniziale di abilitazione che nella formazione continua — articolata su tre piani distinti: tecnico, giuridico e deontologico.

Non basta sapere che uno strumento “usa l’intelligenza artificiale”. Bisogna capire come funziona, quali sono i suoi limiti, cosa prevede la legge e — soprattutto — quali obblighi ne derivano nei confronti del cliente. Gli ordini professionali hanno sei mesi per adeguare i propri regolamenti.

La responsabilità per il lavoro assistito da IA rimane interamente in capo al professionista. Non si trasferisce allo strumento, non si divide con l’algoritmo. Chi firma, risponde. Cambiano anche le regole sul compenso: entro dodici mesi, i tariffari — inclusi quelli forensi — dovranno riflettere il livello di rischio del sistema AI impiegato. Un modo per rendere trasparente, anche economicamente, il peso delle scelte tecnologiche.

Licenziato da un algoritmo? Da oggi quel licenziamento non esiste

È probabilmente la norma più dirompente per il mondo delle imprese. Il principio è secco, senza margini di interpretazione: nessuna decisione sul rapporto di lavoro — assunzione, modifica delle mansioni, provvedimento disciplinare, licenziamento — può essere adottata sulla sola base di un’elaborazione automatizzata. Deve sempre esserci una persona fisica che se ne assuma la responsabilità. Un licenziamento disposto esclusivamente da un sistema AI è nullo di diritto. Non annullabile, non impugnabile: semplicemente inesistente. L’effetto è immediato, senza periodo transitorio.

Ma c’è di più. I datori di lavoro sono tenuti ad adempiere a tutti gli obblighi informativi prima di avviare qualsiasi processo automatizzato. Il lavoratore che ne faccia richiesta ha diritto a una spiegazione intelligibile — fornita da una persona in carne e ossa — di qualsiasi decisione che lo riguardi, compresi i parametri principali del sistema e l’impatto che ha avuto sulla scelta finale. In sostanza: l’IA può supportare le decisioni HR, ma non può sostituire il giudizio umano. Chi ha già sistemi di questo tipo in uso dovrà rivedere i propri processi senza attendere.

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Riconoscimento facciale: ammesso, ma con confini che non si possono spostare

Il tema più delicato, e anche quello che ha generato il dibattito più acceso in sede di elaborazione normativa. L’Italia sceglie una via di mezzo tra il divieto assoluto e il far west: l’uso dell’IA nell’attività di polizia è consentito, ma entro un perimetro giuridico che non lascia spazio a interpretazioni creative. La sorveglianza di massa è esplicitamente vietata. Non c’è eccezione, non c’è emergenza che la giustifichi. Il riconoscimento biometrico in tempo reale può essere attivato solo per fronteggiare minacce gravi e specifiche alla sicurezza pubblica, o per cercare persone scomparse o vittime di gravi reati. Ogni attivazione richiede un’autorizzazione giudiziaria, è limitata a persone identificate, dura al massimo 15 giorni ed è geograficamente circoscritta. I database biometrici costruiti con web scraping indiscriminato sono esplicitamente banditi.

Per il riconoscimento facciale su filmati già acquisiti — il cosiddetto post-event — la competenza è del ministero dell’Interno, con valutazione d’impatto preventiva e consultazione del Garante. I dati si conservano localmente per sette giorni; i log non modificabili restano per cinque anni. Nessuna decisione può fondarsi sul solo output del sistema AI.

Chi ha il potere di dire “non va bene”

La vigilanza sull’AI Act in Italia è distribuita su più autorità, ognuna con una competenza settoriale precisa. Non c’è un unico regolatore dell’IA: c’è un ecosistema di controllo che riflette la trasversalità della tecnologia.

In questo ecosistema, AgID assume il ruolo di autorità di notifica, mentre l’ACN è incaricata della sorveglianza di mercato e funge da punto di contatto unico con l’UE. Banca d’Italia, CONSOB e IVASS presidiano i sistemi di IA ad alto rischio nei servizi finanziari. Al Garante Privacy spettano invece i profili legati a forze dell’ordine, gestione delle frontiere, giustizia e democrazia.

Le sanzioni sono graduate e proporzionali. L’Italia ha esercitato la facoltà prevista dall’AI Act di fissare massimali inferiori ai tetti europei, calibrandoli sul grado di responsabilità di ciascun attore nella filiera.

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Farsi risarcire da un sistema AI: ora è molto meno difficile

Quando la Commissione europea ha ritirato la proposta di Direttiva sulla responsabilità dell’IA, ha lasciato un buco normativo che rischiava di penalizzare chiunque subisse un danno da un sistema automatizzato. L’Italia lo ha colmato con strumenti processuali concreti, senza appesantire le imprese con nuovi obblighi sostanziali.

Chi è stato danneggiato da un sistema AI può ora accedere alla documentazione tecnica del sistema, beneficia di una presunzione di causalità che alleggerisce — senza eliminare — il suo onere probatorio, può agire in giudizio nel tribunale più vicino al suo domicilio e dispone di un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore. Quattro leve che insieme abbassano sensibilmente la barriera alla tutela giurisdizionale.

Nasce l’art. 437-bis c.p.: il reato di chi mette a rischio la sicurezza con l’IA

Per la prima volta nel codice penale italiano compare una norma dedicata ai sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio. L’articolo 437-bis punisce chi non adotta le misure di sicurezza richieste, o chi altera tali sistemi, quando da questi comportamenti deriva un pericolo concreto per la vita delle persone, per la sicurezza pubblica o per la sicurezza dello Stato.

Due precisazioni che vale la pena sottolineare. Prima: la responsabilità può estendersi all’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 — non solo i singoli, dunque, ma le organizzazioni stesse. Seconda: la punibilità richiede un pericolo concreto, e la colpa deve essere grave. Il legislatore ha voluto evitare la trappola opposta: criminalizzare ogni errore tecnico o deviazione operativa trasformerebbe l’innovazione in un campo minato.

Il messaggio è inequivocabile: chi sviluppa, implementa o utilizza sistemi AI ad alto rischio deve mantenere le misure di sicurezza per tutto il ciclo di vita del sistema. Non è una raccomandazione. È un obbligo penalmente sanzionato.

Le scadenze da segnare in agenda

Sul piano operativo, per le professioni regolamentate gli ordini hanno sei mesi per adeguare i regolamenti sull’AI literacy obbligatoria, mentre i tariffari dovranno essere aggiornati entro dodici mesi. Le norme sui licenziamenti fondati esclusivamente su processi automatizzati, sulla responsabilità civile e sulle sanzioni penali dell’articolo 437-bis hanno effetto immediato.

Per la biometria in tempo reale resta il limite massimo di 15 giorni per ogni autorizzazione giudiziaria, circoscritta a minacce gravi e specifiche; per il riconoscimento post-evento, ammesso solo dopo il reato e sotto titolarità del ministero dell’Interno, la conservazione dei dati è fissata a sette giorni.

*Antonio Lanotte è consulente fiscale internazionale e senior auditor di Futura Law Firm S.B. a r.l. In Italia rappresenta TaxBit ed è membro di organismi europei e internazionali attivi su blockchain, standardizzazione e fintech.

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