La transizione energetica rappresenta una delle principali sfide che l’Italia e l’Unione europea sono chiamate ad affrontare nei prossimi anni. In questo contesto, il quadro normativo che disciplina la realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile assume un ruolo determinante per favorire gli investimenti e garantire, allo stesso tempo, la tutela del territorio e delle attività agricole.

Con la sentenza n. 127 del 14 luglio 2026, depositata il 16 luglio, la Corte Costituzionale interviene su uno dei temi più dibattuti degli ultimi anni: la realizzazione degli impianti agrivoltaici nei terreni classificati agricoli. La pronuncia chiarisce quali impianti possono essere autorizzati e quali, invece, risultano incompatibili con la destinazione agricola dei terreni.

Per approfondire i contenuti della decisione e le sue implicazioni pratiche, Focus Europe ha intervistato il dott. Roberto Accossu, Vicepresidente della FIDAF – Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali e delegato Energia di Confprofessioni.

Dott. Accossu, qual è il contesto nel quale si inserisce la sentenza n. 127/2026 della Corte Costituzionale?

“Le diverse politiche nazionali sull’utilizzo delle Fonti di Energie Rinnovabili (FER), in un contesto internazionale sempre più incerto, stanno mettendo in evidenza come il recente e costante aumento del prezzo dell’energia derivante da combustibili fossili abbia un impatto economico diverso nei vari paesi europei.

Lo dimostrano le forti differenze del prezzo dell’energia elettrica tra la Spagna e l’Italia, imputabili al diverso sviluppo delle FER nei due paesi: fortemente incentivate in Spagna e meno in Italia.

Infatti, il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) spagnolo, fissa l’obiettivo del 48% di energia prodotta da FER sui consumi finali e dell’81% di produzione di elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030, mentre il PNIEC approvato dall’Italia fissa l’obiettivo al 39,4% di energia prodotta da FER sui consumi finali e del 63,4% di produzione di elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030.

Conseguentemente, nel nostro paese permane un forte utilizzo dei combustibili fossili , come riporta l’ultimo Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica 2026, presentato dall’ENEA il 9 luglio 2026, nel quale viene evidenziato il forte squilibrio esistente, nel 2024, nell’utilizzo dei combustili fossili, (74,7%), rispetto alle FER (21,3%).

Tanto che gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) che l’Italia prevede per 2030, pari al 39,4% del fabbisogno, appaiono allo stato attuale difficilmente raggiungibili.

Tra i numerosi motivi che rallentano la diffusione delle FER in Italia si ricordano l’eccessivo carico burocratico e gli iter amministrativi particolarmente complessi, spesso con interpretazioni contrastanti tra le diverse regioni, che ostacolano il rilascio delle autorizzazioni necessarie all’installazione dei nuovi impianti FER, principalmente da fonte solare ed eolica.

Gli interventi normativi effettuati negli ultimi due anni sul d.lgs 190/2024 stanno contribuendo a rendere più chiaro il quadro normativo di riferimento per la realizzazione dei nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

In questa direzione si colloca la recente sentenza della Corte Costituzionale n° 127, del 14 luglio 2026, depositata il 16 luglio 2026, che ha eliminato numerose incertezze nella realizzazione degli impianti agrivoltaici sui terreni agricoli, chiarendo in modo molto netto quali sono gli impianti agrivoltaici che possono essere realizzati nei terreni agricoli e quali sono gli impianti che, viceversa, non hanno le caratteristiche idonee per essere realizzati.

La Corte Costituzionale, esprimendosi nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 promosso dal TAR Lazio, sezione terza, chiarisce perché in un terreno classificato dal punto di vista urbanistico “agricolo” non è consentita la realizzazione di impianti agrivoltaici non avanzati e per contro perché è consentito realizzare degli impianti agrivoltaici avanzati che consentano la continuità dell’attività agricola.

La sentenza della Corte mette in risalto l’importanza data dall’attuale quadro normativo alla conservazione delle attività agricole sui terreni, al paesaggio e al suolo e chiarisce i motivi per cui possono essere realizzati solo impianti caratterizzati da tecnologie costruttive specifiche “collocati in posizione adeguatamente elevata da terra” che consentano la continuità delle attività agricole sotto i pannelli e non i cosiddetti impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.

La sentenza, in merito alla continuità delle attività agricole sotto gli impianti agrivoltaici avanzati, introduce importanti chiarimenti. Quali sono gli elementi più rilevanti?

La sentenza, in merito alla continuità delle attività agricole sotto gli impianti agrivoltaici avanzati, chiarisce che la nuova disciplina: “circoscrive l’esenzione ai soli impianti con moduli ‘collocati in posizione adeguatamente elevata da terra’, restringe ulteriormente le aree agricole utilizzabili per impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e introduce specifici oneri asseverativi in ordine alla conservazione della produttività agricola. Ne consegue che l’effetto pregiudizievole lamentato dalle parti private non solo permane, ma risulta semmai aumentato, per alcuni profili, dall’entrata in vigore del d.l. n. 175 del 2025”.

Nella stessa sentenza emerge un aspetto di assoluta rilevanza. A cosa si riferisce?

Nella stessa sentenza, si evidenzia un aspetto di assoluta rilevanza, laddove si indica che: “Per l’installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l’impianto è idoneo a conservare almeno l’80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione è allegata al progetto presentato ai sensi dell’articolo 9 e comunque messa a disposizione dell’amministrazione nell’ambito delle attività di controllo”.

La Corte chiarisce anche perché gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra non siano consentiti nei terreni agricoli. Qual è il principio affermato dalla sentenza?

In merito al prosieguo delle attività agricole al di sotto degli impianti fotovoltaici, la sentenza riporta: “Va premesso che la disciplina oggetto di censura vieta l’installazione, nelle aree qualificate agricole dai piani urbanistici, esclusivamente degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.

Sul punto, occorre anche evidenziare che quella degli impianti fotovoltaici è una categoria generale, entro la quale si inscrivono gli impianti agrivoltaici, configurandosi come species di quel più ampio genus.

Tale impostazione trova oggi conferma nel d.l. n. 175 del 2025, che, all’art. 2, comma 1, lettera c), ha definito, mediante l’inserimento della lettera f-bis) all’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 190 del 2024, l’impianto agrivoltaico quale “impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione”, con la precisazione che “[a]l fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”.

Sul perché gli  impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra non sono consentiti nei terreni agricoli, la sentenza chiarisce che “la legge non offre una definizione precisa di impianto «con moduli collocati a terra”, sicché spetta all’amministrazione e al giudice precisare il contenuto del sintagma normativo, ovviamente nei limiti del senso comune delle parole (come questa Corte ha chiarito nella sentenza n. 10 del 2026, anche le espressioni legislative generiche hanno pur sempre un ambito non illimitato di significati possibili). Nella relativa indeterminatezza della definizione strutturale, peraltro, soccorre la chiarezza dell’indicazione normativa sul piano funzionale, atteso che il Capo I nel quale si colloca l’art. 5 del d.l. n. 63 del 2024 è rubricato “Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare […]” e il titolo dello stesso art. 5 è “Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo”, così sottendendosi l’esigenza di tutela dell’interesse volto alla salvaguardia della continuità delle attività colturali e pastorali. Non è del resto inopportuno rilevare che queste indicazioni funzionali sono ora confermate dal d.l. n. 175 del 2025, il quale, infatti, ammette l’installazione degli impianti agrivoltaici “attraverso l’impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra” (art. 2, comma 1, lettera h), con la precisazione che per impianti agrivoltaici si intendono appunto gli impianti fotovoltaici che preservano “la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione” (art. 2, comma 1, lettera c).

La sentenza affronta anche il tema del paesaggio agrario. Quale principio afferma la Corte Costituzionale?

In merito al paesaggio agrario la sentenza mette in evidenza l’importanza che esso riveste dal punto di vista costituzionale, rilevando come esso non possa essere subordinato alle priorità energetiche. La sentenza afferma, infatti,  che “l’interesse alla realizzazione degli impianti energetici FER non può pertanto considerarsi sempre automaticamente prevalente su quello alla tutela del paesaggio e delle coltivazioni”. E “paesaggio” è, “tipicamente, anche il paesaggio agrario”.

Infine, la Corte richiama la recente Direttiva europea sulla salute del suolo. Perché questo riferimento è particolarmente significativo?

Relativamente all’importanza del suolo, viene richiamata la recente Direttiva Comunitaria sulla salute del suolo, n. 2025/2360/UE. La sentenza pone in rilievo l’importanza del suolo agricolo come risorsa sempre più scarsa. Si legge infatti, che: “Il raggiungimento dell’equilibrio tra espansione delle energie rinnovabili e salvaguardia del suolo agricolo implica l’adozione di un’accurata pianificazione territoriale nonché l’impiego di tecnologie compatibili, che permettano di coniugare la produzione di energia da fonti rinnovabili con la continuità dell’uso agricolo del territorio. Il suolo agricolo rappresenta, infatti, una risorsa sempre più scarsa. In tale prospettiva, merita di essere richiamata la direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sul monitoraggio e la resilienza del suolo, la quale costituisce il quadro normativo dell’Unione europea specificamente dedicato alla salute dei suoli. Essa si inserisce nel contesto del Green Deal europeo, perseguendo l’obiettivo di assicurare che, entro il 2050, tutti i suoli europei versino in condizioni di buona salute”.

Dott. Accossu, dopo i chiarimenti introdotti dalla sentenza emerge però anche una nuova criticità applicativa. Di cosa si tratta?

A fronte di un chiarimento, necessario per facilitare la diffusione e la realizzazione degli impianti agrivoltaici avanzati “collocati in posizione adeguatamente elevata da terra” e che consentano la continuità dell’attività agricola, si manifesta sempre più evidente una nuova difficoltà applicativa legata alla dichiarazione asseverata dal tecnico.

Infatti, la normativa richiede al libero professionista abilitato una dichiarazione asseverata che attesti che l’impianto è idoneo a conservare almeno l’80 per cento della produzione lorda vendibile.

Considerata l’alta infedeltà climatica e la costante presenza di avversità biotiche che contraddistinguono l’agricoltura, risulta particolarmente difficile attestare la conservazione dell’80% della produzione lorda vendibile.

Quali sono le principali criticità evidenziate dai professionisti in relazione a questa asseverazione?

Sui rischi professionali relativi all’asseverazione richiesta al libero professionista si è espresso il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (CONAF) che, nella circolare 4734/2006 del 24/06/2026, evidenzia le criticità applicative legate alle asseverazioni professionali e ai controlli post-operam previsti per gli impianti agrivoltaici avanzati, tanto da affermare che la dichiarazione resa nei termini indicati dall’attuale norma, infatti, rischia di spostare l’attività del professionista da una fase di obbligazione di mezzi, tipicamente di competenza professionale sulla base di quanto previsto dall’art.2230 del codice civile, ad una fase di obbligazione di risultati”.

Alla luce della sentenza n. 127/2026, quale ritiene sia il principale contributo fornito dalla Corte Costituzionale allo sviluppo dell’agrivoltaico?

In conclusione, con la sentenza 127/2026, la Corte Costituzionale ha chiarito che gli impianti agrivoltaici avanzati “collocati in posizione adeguatamente elevata da terra” possono essere realizzati nei terreni agricoli perché consentono la continuità dell’attività agricola, mentre gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra non possono essere realizzati nei terreni agricoli. Tale chiarimento consentirà scelte progettuali non più soggette a dubbi interpretativi.

Per contro, permangono le criticità legate alle dichiarazioni asseverate da parte del tecnico che deve attestare la conservazione dell’80% della produzione lorda vendibile; criticità che, se non risolte, rischiano di impattare negativamente sulla realizzazione dei nuovi impianti agrivoltaici avanzati.

Negli ultimi giorni la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi anche sulla normativa della Regione Sardegna in materia di fonti rinnovabili. Quali sono gli effetti della sentenza n. 144 del 23 luglio 2026?

La recentissima sentenza della Corte Costituzionale, la n° 144 del 23 luglio 2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L.R. 31/2025 della Sardegna nella parte in cui detta legge bloccava, in modo automatico e generalizzato, i procedimenti autorizzativi per la realizzazione di impianti FER nelle aree non qualificate come idonee indipendentemente dal livello di avanzamento dell’istruttoria, ritardando di fatto la conclusione degli iter autorizzativi o l’affidamento maturato dagli operatori economici per la realizzazione degli impianti FER.

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