La Corte di Giustizia dell’Ue ha stabilito ieri (12 marzo), in due sentenze, che possono essere congelati i beni di una società non inclusa nelle liste nere, ma che è controllata per almeno il 50% da un soggetto che vi è iscritto. Un ulteriore strumento per rafforzare le sanzioni verso chi collabora con i regimi di Vladimir Putin in Russia e di Aleksandr Lukašenko in Bielorussia.
Il principio sancito dai giudici di Lussemburgo è di portata storica: i beni di una società non inclusa nelle liste nere europee possono essere congelati qualora quella società sia controllata da un soggetto che vi figura, in aggiunta, il controllo si presume automaticamente quando tale soggetto detiene almeno il 50% del capitale.
La vicenda al centro della prima sentenza nasce nel dicembre 2020, quando il Consiglio dell’Unione europea ha iscritto un cittadino bielorusso – iniziali A.V.S. – nell’elenco delle persone soggette alle misure restrittive adottate nei confronti di Minsk ai sensi del regolamento europeo del 2006. Il giorno successivo all’inserimento nella lista, due istituti bancari lituani hanno provveduto a congelare i beni della società lituana EM SYSTEM, non presente nelle liste nere dell’Ue, col solo presupposto che A.V.S. ne detenesse il 50% del capitale sociale. La società ha contestato il provvedimento davanti ai tribunali lituani, ottenendo però un diniego a tutti i gradi di giudizio, fino a che la Corte suprema della Lituania, trovandosi di fronte a una questione interpretativa di diritto europeo, ha deciso di rimettere la questione alla Corte di giustizia dell’Ue tramite rinvio pregiudiziale.
Sulle nuove sanzioni europee alla Russia permane il veto di Ungheria e Slovacchia
Nella sua pronuncia, la Corte ha chiarito in primo luogo che il congelamento dei fondi previsto dal regolamento europeo si estende anche ai patrimoni di società non inserite nelle liste, a condizione che tali risorse siano possedute, detenute o comunque controllate, anche indirettamente, da un soggetto sanzionato.
I concetti di “detenzione” e “controllo”, ha precisato la Corte, vanno pertanto interpretati in senso ampio, tenendo conto di tutti i mezzi, sia diretti che indiretti, attraverso cui una persona sanzionata può influenzare l’utilizzo dei fondi di un’entità a essa collegata.
Per garantire al tempo stesso l’effetto sorpresa delle misure e la rapidità della loro applicazione, è necessario fare affidamento su criteri chiari e su presunzioni relative alla struttura decisionale interna delle persone giuridiche interessate. Da qui la regola della soglia del 50%.
La Corte ha tuttavia introdotto un elemento di bilanciamento essenziale, poiché la presunzione di controllo non può essere assoluta. Spetta quindi agli Stati membri, in questo caso specifico alla Lituania, istituire procedure adeguate che consentano a entrambi i soggetti di confutare la presunzione e dimostrare l’assenza di un effettivo controllo.
Si tratta di un punto cruciale per assicurare il rispetto delle garanzie procedurali proprie dello Stato di diritto europeo.
Le due sentenze si inseriscono in un contesto in cui l’Ue ha progressivamente ampliato e affinato i propri strumenti di pressione economica nei confronti di Mosca e Minsk, adottando finora diciannove pacchetti di sanzioni contro la Russia.
“Ogni euro che neghiamo alla Russia è un euro che non può spendere per la guerra” aveva affermato l’Alta Rappresentante dell’Ue per la politica estera, Kaja Kallas, in occasione dell’adozione del diciannovesimo pacchetto di sanzioni a ottobre dello scorso anno. In quell’occasione il Consiglio aveva anche imposto ulteriori misure alla Bielorussia per il suo sostegno militare alla Russia.

