La Corte di giustizia dell’Unione europea ha respinto il ricorso presentato dalla società Nord Stream 2 AG contro la direttiva europea che estende alcune delle norme del mercato interno del gas naturale ai gasdotti provenienti da Paesi terzi.
Con la sentenza pronunciata giovedì 5 novembre, i giudici di Lussemburgo hanno confermato la decisione del Tribunale dell’UE del 27 novembre 2024, mantenendo in vigore le disposizioni comunitarie che impongono, tra l’altro, la separazione tra le attività di fornitura del gas e la gestione delle infrastrutture di trasporto, l’accesso di operatori terzi alle reti e obblighi di trasparenza.
La decisione, relativa alla causa C-118/25 P, rappresenta l’ultimo passaggio di un lungo contenzioso giudiziario avviato dalla società che gestisce il gasdotto Nord Stream 2, costruito per collegare direttamente la Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico.
Come sottolinea MLex, la pronuncia conferma la possibilità per l’Unione europea di applicare le proprie regole di mercato anche alle infrastrutture che collegano gli Stati membri con Paesi esterni all’UE, con l’obiettivo di prevenire distorsioni della concorrenza, tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti e garantire un quadro normativo coerente.
La controversia sulle deroghe alla normativa europea
Al centro della controversia si trova la direttiva (UE) 2019/692, adottata il 17 aprile 2019, con la quale il Parlamento europeo e il Consiglio hanno modificato le regole del mercato interno del gas naturale per estenderne l’applicazione anche ai gasdotti provenienti da Paesi terzi, limitatamente alle tratte sottoposte alla giurisdizione degli Stati membri, comprese quelle situate nelle loro acque territoriali.
La normativa consente agli Stati membri di concedere, a determinate condizioni, deroghe per i gasdotti completati prima del 23 maggio 2019. Nord Stream 2, non ancora completato a quella data, non poteva beneficiare di tale disposizione.
In precedenza, la società aveva contestato la normativa sostenendo, tra l’altro, che l’esclusione dal regime delle deroghe violasse i principi europei della certezza del diritto, della parità di trattamento e della proporzionalità. Aveva inoltre sostenuto che gli investimenti già effettuati per la realizzazione dell’infrastruttura avrebbero dovuto essere tutelati attraverso un periodo transitorio o un sistema di compensazione economica.
La Corte ha respinto queste argomentazioni, osservando che le istituzioni europee non avevano mai fornito alla società garanzie precise, incondizionate e concordanti sul fatto che le regole europee del mercato del gas avrebbero continuato a non applicarsi al Nord Stream 2. Al contrario, secondo i giudici, da diversi anni esistevano elementi che indicavano la possibile estensione della normativa ai gasdotti provenienti da Paesi terzi e, in particolare, alla stessa infrastruttura russo-tedesca.
Per queste ragioni, la Corte ha escluso che la società potesse invocare il principio di tutela del legittimo affidamento per ottenere un regime transitorio o un risarcimento.
Sicurezza energetica e concorrenza
La sentenza affronta anche la questione della proporzionalità delle misure introdotte dall’Unione europea.
Secondo i giudici, l’applicazione delle regole comuni ai gasdotti che collegano gli Stati membri a Paesi terzi contribuisce a evitare vuoti normativi e a rendere più coerente il sistema regolamentare europeo.
La Corte ha inoltre confermato che l’estensione della normativa persegue obiettivi di interesse generale, tra cui la prevenzione delle distorsioni della concorrenza e la sicurezza degli approvvigionamenti energetici.
Come evidenzia sempre MLex in un’analisi pubblicata il 5 novembre, la decisione respinge anche le contestazioni della società relative a un presunto trattamento discriminatorio rispetto ad altri operatori di gasdotti.
La pronuncia consolida il principio secondo cui le infrastrutture energetiche che collegano il mercato europeo ai Paesi terzi devono rispettare le regole comuni dell’Unione nelle tratte soggette alla sua giurisdizione, senza poter rivendicare automaticamente esenzioni sulla base degli investimenti già effettuati.
Un contenzioso iniziato nel 2019
La vicenda giudiziaria risale al 2019, quando Nord Stream 2 AG impugnò la direttiva davanti al Tribunale dell’Unione europea.
Inizialmente il ricorso era stato dichiarato irricevibile, ma il 12 luglio 2022 la Corte di giustizia aveva parzialmente annullato quella decisione, riconoscendo alla società la possibilità di contestare la disposizione relativa alle deroghe per i gasdotti completati prima del 23 maggio 2019.
La controversia era quindi tornata davanti al Tribunale, che il 27 novembre 2024 aveva respinto il ricorso nel merito. Nord Stream 2 AG aveva successivamente presentato una nuova impugnazione, sulla quale si è pronunciata la Corte il 5 novembre 2026.
Con quest’ultima sentenza viene confermato il rigetto del ricorso e la società è condannata a sostenere, oltre alle proprie spese processuali, quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
La decisione interviene mentre Nord Stream 2 continua a essere al centro di ulteriori controversie riguardanti la politica energetica europea e i rapporti con la Russia. Nel giugno 2026 la società ha infatti contestato davanti al Tribunale dell’UE anche le disposizioni europee relative alla progressiva eliminazione delle importazioni di gas russo.
Quest’ultimo procedimento, distinto da quello concluso il 5 novembre, riguarda le restrizioni alle importazioni energetiche dalla Russia e non l’applicazione delle regole del mercato interno ai gasdotti provenienti da Paesi terzi.
[a cura di Simone Cantarini]

