Gli Stati membri possono imporre ai siti pornografici stabiliti in un altro Paese dell’Unione europea sistemi di verifica dell’età per impedire l’accesso ai minori e possono vietare ai servizi di assistenza alla guida di ritrasmettere informazioni su determinati controlli stradali effettuati sul proprio territorio. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con una sentenza pronunciata il 16 giugno, relativa a due controversie nate in Francia, precisando tuttavia che questi interventi devono rispettare le condizioni e le procedure previste dalla direttiva sul commercio elettronico. Nella sentenza, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dato sostanzialmente ragione alle autorità francesi nelle controversie avviate dalle società ceche WebGroup Czech Republic e NKL Associates e dalla francese Coyote System.

La decisione della Corte riconosce agli Stati membri la possibilità di derogare, a determinate condizioni, al principio del “Paese d’origine” previsto dalla direttiva sul commercio elettronico. Secondo tale principio, i servizi digitali sono sottoposti in linea generale alla normativa dello Stato membro nel quale il fornitore è stabilito. La Corte ha tuttavia chiarito che un altro Paese dell’UE può intervenire quando la restrizione sia necessaria per perseguire obiettivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, come la protezione dei minori e la tutela dell’efficacia dei controlli stradali.

In Francia, gli editori di siti pornografici sono tenuti a introdurre meccanismi tecnici capaci di impedire ai minori l’accesso ai contenuti. Le autorità possono inoltre vietare ai servizi di assistenza alla guida basati sulla geolocalizzazione di diffondere segnalazioni relative a specifici controlli effettuati sul territorio francese.

Le imprese ricorrenti avevano contestato i due decreti francesi davanti al Consiglio di Stato, sostenendo che Parigi non potesse imporre i propri obblighi a società stabilite in altri Paesi dell’Unione. La Corte ha riconosciuto che l’applicazione delle misure francesi a fornitori stranieri costituisce una restrizione alla libera circolazione dei servizi digitali, ma ha stabilito che una simile limitazione può essere giustificata nei casi previsti dal diritto europeo.

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Per i giudici di Lussemburgo, la protezione dei minori rientra tra le esigenze di ordine pubblico riconosciute dalla direttiva, mentre il divieto di segnalare determinati controlli stradali può essere giustificato da ragioni di sicurezza pubblica. Le misure adottate dalla Francia appaiono inoltre proporzionate, poiché si rivolgono a servizi specifici e vengono applicate attraverso decisioni individuali che impongono al singolo operatore di conformarsi agli obblighi o di interrompere la diffusione delle informazioni.

La sentenza della Corte non è però priva di condizioni. Infatti, salvo i casi di urgenza, prima di intervenire la Francia deve chiedere allo Stato membro nel quale il fornitore è stabilito di adottare misure adeguate. Deve inoltre notificare alla Commissione europea e allo Stato d’origine la propria intenzione di imporre l’obbligo o il divieto. Spetterà ora al Consiglio di Stato francese accertare se queste condizioni siano state rispettate nelle controversie in esame.

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La sentenza affronta anche il tema della responsabilità delle piattaforme per le informazioni diffuse dagli utenti. La Corte ha stabilito che un operatore non può beneficiare automaticamente dell’esenzione prevista per i semplici servizi di hosting quando esercita un controllo sui contenuti.

È quanto avviene, secondo i giudici, quando il fornitore utilizza un algoritmo per decidere a quali condizioni, in che modo e secondo quale ordine di priorità le informazioni vengono ritrasmesse. In questo caso il servizio non svolge una funzione meramente tecnica e passiva, ma interviene sulla circolazione dei contenuti e può quindi essere considerato responsabile delle informazioni che controlla.

[a cura di Simone Cantarini]

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