È ufficialmente scattata la Union handling fee prevista dal nuovo Codice doganale, un prelievo fisso di 2 euro per ogni articolo acquistato online da un venditore extra Ue, qualunque sia il prezzo della merce. La Direzione generale Fiscalità e Unione doganale (Dg Taxud) della Commissione europea ha rilasciato una guida aggiornata nella quale spiega nel dettaglio le novità.

La tassa di gestione ha uno scopo operativo: coprire i costi delle dogane europee per controllare qualità e sicurezza delle merci. “La logica del dazio è la parità di condizioni: tutte le merci che entrano nell’Ue devono pagare l’importo dovuto”, ha spiegato un funzionario Ue. “La logica della tassa è coprire i costi dei controlli, perché l’e-commerce rappresenta un costo sproporzionato per la nostra autorità doganale”.

Un’attività che, secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane, si è rivelata necessaria: le ispezioni mirate del 2025 su elettronica, giocattoli, cosmetici e integratori hanno mostrato che oltre il 60% dei prodotti controllati non rispettava gli standard di sicurezza europei, per ingredienti vietati o etichette mancanti. L’obiettivo è arginare la concorrenza sleale delle piattaforme extra Ue, Cina in primis, che con i prezzi bassi mettono sotto pressione i rivenditori europei. Nel 2024 il 91% delle spedizioni di piccolo valore arrivava proprio dalla Cina, e ogni giorno entrano ancora nel mercato Ue 5 milioni di pacchi.

Diversamente dal dazio temporaneo da 3 euro, in vigore da luglio e valido per le spedizioni fino a 150 euro, la nuova tassa non ha limiti di valore né di durata e si applica a tutte le vendite a distanza di beni importati. Per gli acquisti sotto i 150 euro le due imposte si cumulano e il prelievo sale a 5 euro per articolo. Il dazio da 3 euro, comunque, resterà in vigore due anni, fino al luglio 2028.

La nuova tassa sarà pagata da piattaforme, venditori o corrieri e riscossa dai 27 Stati membri: il 75% degli importi andrà al bilancio Ue, il 25% resterà ai paesi. La responsabilità ricade in primo luogo sul dichiarante doganale: il titolare del regime Import One Stop Shop (Ioss), l’operatore che usa gli accordi speciali (special arrangements) per il versamento dell’Iva, un rappresentante indiretto o, in casi residuali, un altro soggetto che svolga l’adempimento doganale.

Occorre fare attenzione ai resi, perché la tassa matura quando la dichiarazione doganale viene accettata e non è rimborsabile. Resta dovuta anche se la merce non viene svincolata o se la dichiarazione viene invalidata, perché la dogana ha comunque trattato la richiesta.

Resta il rebus della mini-tassa italiana da 2 euro, introdotta con la manovra per il 2026 per anticipare Bruxelles, ma di fatto congelata dall’accelerazione europea. L’entrata in vigore, prevista per il 1° luglio, è già stata rinviata due volte, prima al 1° ottobre e poi al 1° dicembre. Cancellarla per evitare la doppia tassazione, italiana ed europea, aprirebbe un buco di bilancio; mantenerla appare altrettanto complesso.

Sul fronte della conformità dei prodotti, a settembre la Commissione ha proposto una norma contro le importazioni di prodotti illegali, in particolare quelli venduti sui marketplace online, che prevede sempre un operatore economico Ue legalmente responsabile delle irregolarità. A maggio Bruxelles ha multato Temu per 200 milioni di euro per carenze legate a giocattoli per neonati pericolosi e caricabatterie difettosi, e indaga su Shein per la vendita di prodotti illegali.

 [A cura di Giacomo Cellupica]

 

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