La Corte di giustizia dell’Unione europea boccia il requisito dei dieci anni di residenza previsto dalla normativa italiana per l’accesso al reddito di cittadinanza da parte dei beneficiari di protezione internazionale. Secondo i giudici di Lussemburgo, escludere dalla misura, o revocarla, a cittadini stranieri titolari di protezione sussidiaria per il mancato rispetto di tale requisito “costituisce una discriminazione indiretta” e risulta, “in linea di principio, vietato” dal diritto dell’Unione europea.
La decisione è arrivata nella causa C-747/22, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale sollevato da un giudice italiano. Si tratta dello strumento che consente ai tribunali nazionali, quando sono chiamati a decidere una controversia, di rivolgersi alla Corte di giustizia per ottenere chiarimenti sull’interpretazione del diritto europeo o sulla validità di un atto dell’Unione.
Il caso riguarda un cittadino straniero beneficiario di protezione sussidiaria in Italia, al quale era stato revocato il reddito di cittadinanza dopo un controllo amministrativo. La revoca era stata disposta perché l’uomo non soddisfaceva il requisito della residenza di almeno dieci anni nel territorio nazionale, previsto dalla normativa italiana per accedere alla prestazione. Il giudice nazionale, ritenendo che tale condizione potesse essere discriminatoria e sproporzionata, ha quindi chiesto alla Corte Ue di verificarne la compatibilità con il diritto dell’Unione.
Nella sua pronuncia, la Corte chiarisce anzitutto la natura del reddito di cittadinanza. La misura viene qualificata allo stesso tempo come strumento di accesso all’occupazione, perché accompagnata da un percorso di inserimento lavorativo, e come prestazione sociale essenziale sotto forma di reddito minimo. In entrambi i casi, sottolineano i giudici europei, si applica il principio di parità di trattamento tra cittadini nazionali e beneficiari di protezione internazionale.
Secondo la Corte UE, il requisito dei dieci anni di residenza, pur essendo formalmente applicato allo stesso modo ai cittadini italiani e ai beneficiari di protezione internazionale, incide in modo particolare sugli stranieri. Per questa ragione, secondo i giudici, produce una discriminazione indiretta nei loro confronti. Una discriminazione che il diritto dell’Unione vieta, salvo che possa essere giustificata da ragioni oggettive e proporzionate.
La Corte respinge però la giustificazione avanzata dal governo italiano, secondo cui la concessione del reddito di cittadinanza comporterebbe un significativo onere amministrativo ed economico e potrebbe quindi essere riservata alle persone considerate sufficientemente integrate nella comunità nazionale. Per i giudici europei, il costo della prestazione per l’istituzione interessata resta lo stesso, indipendentemente dal fatto che il beneficiario sia un cittadino dello Stato membro o una persona titolare di protezione internazionale.
La Corte aggiunge inoltre che, per quanto riguarda le misure di accesso all’occupazione e le prestazioni sociali essenziali, il diritto dell’Unione attribuisce ai beneficiari di protezione internazionale un diritto alla parità di trattamento. Gli Stati membri non possono quindi introdurre requisiti aggiuntivi o limitazioni ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore europeo. La durata della residenza nel territorio nazionale, osserva la Corte, non figura tra i criteri che il diritto dell’Unione consente di imporre per l’accesso a questo tipo di prestazioni.
Secondo i giudici, subordinare il reddito di cittadinanza a una residenza di dieci anni è anche contrario all’obiettivo del diritto europeo di garantire un livello minimo di prestazioni ai beneficiari di protezione internazionale. Si tratta infatti di persone il cui status, per sua natura, non è necessariamente permanente e può essere revocato, con la possibile conseguenza del rimpatrio nel Paese d’origine.
La sentenza interviene su una misura, il reddito di cittadinanza, che in Italia è stata al centro di un lungo confronto politico e giuridico. Pur non rimettendo direttamente in discussione la facoltà degli Stati membri di disciplinare i propri sistemi di welfare, la Corte chiarisce un limite preciso: quando una prestazione rientra tra gli strumenti essenziali di sostegno sociale e di accesso al lavoro, i beneficiari di protezione internazionale devono poter accedere a condizioni equivalenti a quelle riconosciute ai cittadini nazionali, senza requisiti aggiuntivi non previsti dal diritto dell’Unione.
[a cura di Simone Cantarini]

