Il regolamento che riforma il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale è entrato in vigore il 1 novembre 2026. Il testo, il regolamento (UE) 2026/2359, segue l’accordo provvisorio raggiunto tra i co-legislatori ad aprile. Il Parlamento europeo lo ha adottato il 7 luglio, mentre il Consiglio ha dato il via libera definitivo il 28 settembre.

Per lasciare agli Stati membri il tempo di adeguare le procedure nazionali, la maggior parte delle nuove norme si applicherà solo dal 1 novembre 2028. Il termine riguarda in particolare le regole sulla legislazione applicabile, sulla notifica preventiva dei distacchi e sul coordinamento delle prestazioni di assistenza a lungo termine, delle prestazioni familiari e dei sussidi di disoccupazione.

La riforma interviene su cinque ambiti. Il primo è la tutela di chi lavora o vive all’estero: il regolamento introduce un regime coerente per il coordinamento delle prestazioni di assistenza a lungo termine e nuove norme sulle prestazioni familiari. Il secondo riguarda la mobilità dei lavoratori e comprende una nuova definizione di frode nel coordinamento della sicurezza sociale.

Sul distacco dei lavoratori le condizioni diventano più stringenti. Prima di essere distaccato in un altro Paese dell’Unione, il lavoratore dovrà essere iscritto al sistema di sicurezza sociale del Paese di origine da almeno tre mesi. Dopo 24 mesi di distacco è richiesta una pausa di almeno due mesi prima di un nuovo distacco. I distacchi vanno notificati prima che avvengano, con l’eccezione dei viaggi di lavoro. La notifica non è necessaria nemmeno per i distacchi brevi, fino a un massimo di tre giorni, in tutti i settori tranne l’edilizia.

Il terzo ambito sono le indennità di disoccupazione: sono previste nuove modalità di coordinamento nei casi transfrontalieri ed è esteso il periodo in cui una persona può spostarsi in un altro Paese per cercare lavoro mantenendo il diritto al sussidio. Il quarto punto sono regole più chiare per stabilire quale legislazione sociale si applichi, soprattutto nei distacchi e nel lavoro svolto in due o più Stati membri. Il quinto è il rafforzamento della cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali, con scambi di informazioni più efficaci sullo status previdenziale di chi lavora in un altro Paese, procedure e tempi definiti quando la validità di un documento è in dubbio e strumenti nuovi contro frodi, abusi ed errori.

Le regole di coordinamento non armonizzano i sistemi previdenziali, che restano di competenza dei singoli Stati: ciascuno decide quali prestazioni erogare, a quali condizioni e con quali contributi. Il regolamento stabilisce però come questi sistemi interagiscono quando una persona si sposta, in modo da evitare che resti senza copertura o paghi contributi in più Paesi contemporaneamente. Secondo la Commissione, circa 16 milioni di cittadini europei vivono o lavorano in uno Stato membro diverso dal proprio. Le norme valgono anche per Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

, ,
Per approfondire
Latest Posts from Focus Europe

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *