La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il divieto di diffondere i contenuti del canale russo RT (Russia Today) si applica anche a chi gestisce un sito Internet ad accesso gratuito, finanziato soltanto da contributi volontari degli utenti. Lo ha deciso il 2 luglio con la sentenza nella causa C-67/25, Traugott Ickeroth: secondo i giudici di Lussemburgo, l’applicabilità del divieto non dipende né dal perseguimento di uno scopo di lucro né dalla portata o dalla durata della diffusione effettuata.

La pronuncia nasce da un procedimento penale avviato in Germania, dove tre persone sono perseguite per aver diffuso ripetutamente, su un sito Internet accessibile gratuitamente al pubblico, video provenienti dal canale RT – Russia Today Germany. Il giudice tedesco investito del caso si è rivolto alla Corte di giustizia per chiarire se le tre persone potessero essere qualificate come “operatori” ai fini del divieto, nonostante il sito in questione fosse gratuito e finanziato unicamente dalle offerte dei suoi utenti.

Il divieto contestato deriva dalle misure restrittive adottate dall’Unione nei confronti di RT nel contesto dell’aggressione militare della Federazione russa contro l’Ucraina: in tutto il territorio dell’Unione, gli “operatori” non sono autorizzati a diffondere i contenuti del canale.

La risposta della Corte

Secondo la Corte, è irrilevante che la diffusione dei contenuti vietati avvenga o meno nell’ambito di un’attività economica. Il concetto di “operatore” comprende, in questo contesto, chiunque sia responsabile, direttamente o indirettamente, della messa a disposizione dei contenuti vietati, anche nell’ambito di un’attività non retribuita o della gestione di un sito Internet finanziato da contributi volontari di terzi. La qualificazione, precisa la sentenza, non dipende né dalla portata né dalla durata della diffusione effettuata.

Per la Corte, solo questa interpretazione consente di impedire la diffusione della propaganda russa e di proteggere l’ordine pubblico e la sicurezza dell’Unione, come previsto dal legislatore europeo. Si tratta di un rinvio pregiudiziale, lo strumento con cui i giudici nazionali possono interpellare la Corte di giustizia sull’interpretazione del diritto Ue nell’ambito di una controversia di cui sono investiti: la Corte non decide la causa tedesca, che resta di competenza del giudice nazionale, tenuto però ad applicare la decisione di Lussemburgo, vincolante anche per gli altri giudici nazionali chiamati a pronunciarsi su casi analoghi.

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