La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che le banche non possono rifiutare l’apertura di un conto corrente a un cliente semplicemente perché il suo nome compare in una lista di sanzioni statunitense. La sentenza, pubblicata l’11 giugno nella causa C-81/24, arriva in un momento in cui il potere extraterritoriale delle liste americane è al centro del dibattito politico europeo, e mentre diversi cittadini europei si sono trovati nell’impossibilità concreta di accedere ai servizi bancari di base nel loro stesso paese.

Nel 2022, una banca slovena nega l’apertura di un conto di pagamento a un consumatore il cui nome figura nell’elenco dell’OFAC — l’Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, braccio operativo della politica sanzionatoria americana. La banca invoca gli obblighi previsti dalla normativa slovena in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Il problema è che quell’uomo non è mai stato condannato per il reato alla base della sua inclusione nella lista. E soprattutto, nessuna istituzione europea lo ha mai sanzionato: né le Nazioni Unite, né l’Ue, né la Slovenia stessa. Il consumatore ricorre in giudizio. I giudici sloveni, di fronte a una questione di interpretazione del diritto europeo, rimettono la causa alla Corte di giustizia dell’Ue.

La sentenza

La Corte è netta. Ogni persona che risiede legalmente nell’Unione ha il diritto di aprire e usare un conto di pagamento con caratteristiche di base. Quel diritto non può essere cancellato in automatico dalla presenza del nome di un cliente in una lista redatta da un paese terzo.

L’iscrizione in una black list straniera può essere uno dei fattori rilevanti nella valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ma non è di per sé sufficiente a giustificare un rifiuto. Ciò che il diritto europeo richiede è una valutazione individualizzata e concreta: la banca deve esaminare caso per caso se il rischio associato a quel cliente specifico sia reale e non gestibile con misure proporzionate.

Solo al termine di questa analisi, e solo se l’esito è negativo, il rifiuto può considerarsi legittimo. La Corte aggiunge che le funzionalità limitate di un conto di base riducono già strutturalmente il profilo di rischio, e che anche questo va pesato nella valutazione.

Il contesto

La sentenza non nasce nel vuoto. Negli ultimi anni, l’espansione della politica sanzionatoria americana ha prodotto effetti sempre più visibili sul sistema bancario europeo, dove molti istituti hanno adottato politiche di compliance che si appoggiano quasi automaticamente alle liste OFAC, non per obbligo giuridico europeo, ma per timore delle cosiddette sanzioni secondarie: l’impossibilità di operare in dollari, l’esclusione dai circuiti di pagamento internazionali, multe potenzialmente insostenibili.

Il caso più emblematico è quello di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati. Inserita dall’amministrazione Trump nella SDN List dell’OFAC nell’estate del 2025, Albanese si è trovata nell’impossibilità di aprire un conto corrente in Italia: persino Banca Etica, istituto con una missione esplicitamente etica e solidale, aveva dovuto rifiutare la sua richiesta.

La risposta dell’istituto aveva reso il meccanismo plasticamente visibile: “Nel corso delle verifiche previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio, è emerso che la dottoressa Albanese risulta inserita nelle liste sanzionatorie statunitensi. In caso di persone sanzionate, scatta un alert che espone la banca al rischio di gravi sanzioni.”

Non tutti, però, erano convinti che le banche non avessero margini di manovra. Il direttore generale di Banca Etica Alessandro Messina aveva sostenuto pubblicamente che aprire un conto ad Albanese sarebbe stato possibile, sottolineando che “OFAC non vincola automaticamente le banche europee”, e invitando gli istituti più piccoli, senza operatività verso gli Stati Uniti, a muoversi.

Un segnale in questa direzione era già arrivato dalla giurisprudenza italiana: il Tribunale di Monza, nell’aprile 2025, aveva disposto la revoca del blocco di un conto corrente chiuso per inserimento del cliente nella lista OFAC.

Le implicazioni

La sentenza della Corte di giustizia trasforma quel ragionamento in un principio vincolante per tutti i giudici degli Stati membri. Le banche europee non possono delegare a Washington la decisione su chi ammettere o escludere dai servizi bancari di base sul territorio dell’Ue. L’inserimento nella SDN List non equivale a una condanna, non equivale a una sanzione adottata secondo le procedure europee o onusiane, e non può produrre automaticamente gli stessi effetti giuridici.

Il messaggio è politicamente rilevante in una fase in cui Bruxelles discute strumenti per limitare l’effetto extraterritoriale delle misure restrittive americane, inclusa la proposta di uno “statuto di blocco” avanzata dalla Spagna nel contesto del caso Albanese. La Corte non entra in quel dibattito, ma ne rafforza le premesse: le regole del mercato unico, anche in materia di accesso al credito, si applicano secondo il diritto europeo. Non secondo quello di un paese terzo.

Ora tocca al giudice sloveno applicare questi principi al caso che ha originato la causa. La domanda è se la banca abbia mai condotto quella valutazione individualizzata che la legge imponeva. Stando agli atti, non risulta che lo abbia fatto.

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