Negli ultimi anni la responsabilità verso le generazioni future è entrata con sempre maggiore forza nell’agenda delle organizzazioni internazionali e dell’Unione europea. Il Pact for the Future delle Nazioni Unite e la recente Strategy on Intergenerational Fairness della Commissione europea promuovono l’integrazione della prospettiva intergenerazionale nei processi decisionali pubblici e la ricerca di strumenti capaci di orientare le decisioni verso il lungo periodo.

In questo contesto si colloca anche l’introduzione, nell’ordinamento italiano, della Valutazione di Impatto Generazionale (VIG). Con la legge 10 novembre 2025, n. 167, infatti, il legislatore ha previsto l’inserimento, all’interno dei processi di elaborazione normativa del Governo, di una specifica valutazione preventiva volta ad analizzare gli effetti delle iniziative normative sui giovani e sulle generazioni future.

La VIG cerca di rispondere a uno dei maggiori problemi delle democrazie elettorali, e cioè il sistematico prevalere di una logica tutta contingente e di breve periodo (il c.d. “short-termism” o “presentismo”). Si è parlato a tal proposito di una vera e propria “furia del presente”, che porta la politica a inseguire il consenso immediato, oscurando ogni preoccupazione per il futuro. Tuttavia, molte delle principali questioni del nostro tempo – dall’ambiente al debito pubblico – presentano una struttura intrinsecamente intergenerazionale.

A questo problema si è cercato di porre rimedio sin dagli albori del costituzionalismo e, in seguito, con la riflessione sulla sostenibilità e sulla responsabilità verso il futuro. Un passaggio fondamentale è stato il Rapporto Brundtland del 1987, che ha definito lo sviluppo sostenibile come la capacità di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri.

In Italia, tale evoluzione ha trovato espressione nelle riforme costituzionali del 2012 e del 2022. La prima ha introdotto il principio di sostenibilità del debito pubblico nell’art. 97, primo comma, Cost.; la seconda ha inserito nell’art. 9 Cost. il riferimento alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi “anche nell’interesse delle future generazioni”. Pur intervenendo su ambiti diversi, entrambe le riforme concorrono a delineare un orizzonte di responsabilità intertemporale dell’azione pubblica.

Il radicamento della dimensione intergenerazionale nel testo costituzionale pone tuttavia il problema della sua concreta attuazione nei processi decisionali, perché non tutto può essere lasciato sulle spalle dei giudici e, in particolare, di quelli costituzionali. Le esperienze comparate mostrano che l’istanza intergenerazionale può essere perseguita sia attraverso organismi specificamente dedicati sia mediante strumenti di tipo procedurale.

È questa seconda strada che è stata seguita nel nostro ordinamento attraverso l’introduzione della VIG. Introdotta dall’art. 4 della legge n. 167 del 2025, si tratta di una analisi preventiva degli effetti generazionali degli atti normativi del Governo, da svolgersi nell’ambito dell’analisi di impatto della regolamentazione (la c.d. AIR). Come afferma la legge, la VIG costituisce uno strumento informativo che consiste nell’analisi preventiva degli atti normativi del Governo in relazione agli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti e ricadenti sui giovani e sulle generazioni future. La stessa legge introduce, inoltre, la valutazione di impatto di genere (VIGE) e istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Osservatorio nazionale per l’impatto generazionale delle leggi.

Con questi nuovi strumenti, la qualità della legislazione viene valutata anche con riguardo agli effetti che le decisioni pubbliche producono nel tempo e sulla distribuzione delle opportunità. La loro funzione non consiste nel limitare la discrezionalità politica attraverso nuovi vincoli sostanziali, bensì nel rendere visibili conseguenze che, altrimenti, rischierebbero di rimanere ai margini dell’istruttoria normativa, ampliando il quadro conoscitivo entro il quale la decisione viene assunta.

La VIG presenta anche un significato istituzionale più profondo: rappresenta il tentativo di non affidare esclusivamente al giudice costituzionale la tutela delle generazioni future, dell’ambiente e della sostenibilità delle finanze pubbliche, ma di riportare tale responsabilità all’interno del circuito politico, chiamando Governo e Parlamento a confrontarsi preventivamente con gli effetti di lungo periodo delle proprie decisioni.

A Roma il convegno dell’Università eCampus sulla Valutazione di Impatto Generazionale

Molto dipenderà ora dal decreto attuativo e dalle linee guida operative, chiamati a definire metodologie e criteri applicativi delle nuove valutazioni di impatto. Proprio le prospettive di attuazione della VIG e della VIGE saranno discusse nel convegno che si terrà venerdì 12 giugno presso la sede romana dell’Università eCampus, dedicato alla valutazione di impatto generazionale.

La sfida non è più soltanto quella di affermare il principio dell’equità intergenerazionale, ma di comprenderne le concrete modalità di integrazione nei processi decisionali. È su questo terreno che si misurerà la capacità della VIG di trasformare una responsabilità costituzionale in una pratica effettiva – e funzionante – di governo.

*Luca Bartolucci è professore associato di Diritto costituzionale e pubblico presso l’Università eCampus. Si occupa di diritto costituzionale, integrazione europea, qualità della regolazione e responsabilità intergenerazionale. Ha maturato esperienze presso diversi uffici legislativi, tra cui quello del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.

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