L’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, Manuel Campos Sánchez-Bordona, ha proposto il 16 luglio 2026 di accogliere in larga parte il ricorso per inadempimento presentato dall’Italia contro l’Austria sulle restrizioni al traffico pesante lungo l’asse del Brennero. Nelle conclusioni depositate nella causa C-524/24, l’avvocato generale ha giudicato contrari al diritto dell’Unione tre delle quattro misure adottate dal Land Tirolo sulle autostrade A12 della Valle dell’Inn e A13 del Brennero: il divieto di transito notturno per i mezzi pesanti, il divieto settoriale relativo ad alcune categorie di merci e il divieto di circolazione nei sabati invernali del 2023. Ha invece ritenuto compatibile con la normativa europea il sistema di dosaggio degli accessi all’autostrada A12.
Il parere non è vincolante per la Corte, che nella maggior parte dei casi ne segue l’impostazione. La sentenza, affidata alla Grande Sezione, è attesa entro la fine del 2026, presumibilmente già in autunno. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha definito le conclusioni un “passo decisivo”, mentre il presidente della Regione del Tirolo, Anton Mattle, ha annunciato un esame di dettaglio del testo, ribadendo che la protezione delle persone e delle infrastrutture pesa più della libera circolazione delle merci.
Le tre misure giudicate incompatibili
Il divieto di transito notturno impedisce ai mezzi pesanti con massa massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, salvo alcune eccezioni, di circolare di notte su un tratto di 84 chilometri della A12. Secondo l’Austria l’obiettivo è spostare le emissioni di biossido di azoto dalle ore notturne a quelle diurne, quando le condizioni atmosferiche favoriscono la dispersione degli inquinanti. L’avvocato generale ha ritenuto che la misura non persegua l’obiettivo dichiarato in modo coerente e sistematico, poiché non intende deviare il traffico verso itinerari alternativi ma soltanto differirlo. Ha inoltre rilevato che l’esenzione a favore del traffico locale e regionale, motivata dall’assenza di strade alternative, contraddice la logica generale del provvedimento.
Il divieto settoriale vieta ai veicoli pesanti di trasportare, su un tratto di circa 65 chilometri della A12, determinate merci considerate idonee al trasporto ferroviario. In questo caso l’avvocato generale ha ammesso che le eccezioni non privano la misura di coerenza e che essa potrebbe risultare idonea a proteggere l’ambiente. Ha però osservato che nel 2021, quando i valori limite fissati dalla direttiva sulla qualità dell’aria hanno cominciato a essere rispettati su tutti i tratti rilevanti delle A12 e A13, l’Austria avrebbe dovuto valutare se rendere più flessibile il divieto o attenuare le altre misure restrittive collegate. Sul divieto invernale, che nel 2023 bloccava per otto ore ogni sabato tra gennaio e inizio marzo i mezzi pesanti diretti verso l’estero, l’avvocato generale ha espresso il giudizio più netto, qualificandolo come discriminatorio perché delimitato in funzione della sola destinazione finale del veicolo.
Il sistema di dosaggio resta ammissibile
La quarta misura contestata, introdotta nel marzo 2018, riguarda il dosaggio del traffico in ingresso sulla A12 dal confine con la Germania. Secondo la ricostruzione italiana, il sistema limita a un massimo di 300 veicoli pesanti all’ora i mezzi provenienti dalla Germania e diretti a sud, applicandosi in giorni fissati in anticipo e annunciati pubblicamente dalle autorità austriache. Vienna sostiene invece che il dosaggio non ostacola realmente il traffico, ma interviene solo quando è strettamente necessario e in fasce orarie limitate, senza imporre un numero predeterminato di veicoli ammessi, dal momento che la riduzione degli ingressi si ottiene attraverso un limite di velocità supplementare.
L’avvocato generale ha accolto la qualificazione austriaca, ritenendo la misura non censurabile se si traduce in un limite di velocità imposto in via eccezionale su determinati tratti e in circostanze specifiche, sulla base di previsioni fondate di congestione. Ha aggiunto che l’Italia non è riuscita a dimostrare che gli effetti del dosaggio diano luogo a una restrizione quantitativa all’importazione o a una misura di effetto equivalente. Su questo capo del ricorso ha quindi proposto alla Corte di respingere le domande di Roma.
Il quadro giuridico e i precedenti sul corridoio
L’asse formato dalle due autostrade costituisce un’arteria fondamentale della rete transeuropea dei trasporti, che collega su strada l’Italia con la Germania e, attraverso quest’ultima, con i paesi dell’Europa settentrionale. I divieti settoriali imposti dall’Austria per contenere le emissioni inquinanti nel corridoio del Brennero erano già stati giudicati incompatibili con il diritto dell’Unione dalla Corte di giustizia in due pronunce del 2005 e del 2011, note come Brenner I e Brenner II. Nel 2016 la Commissione europea era prossima a deferire l’Austria alla Corte per il sistematico superamento dei limiti di biossido di azoto stabiliti dalla direttiva sulla qualità dell’aria nella zona del Tirolo, limiti che risultano rispettati dal 2020.
Il ricorso italiano è stato promosso ai sensi dell’articolo 259 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la disposizione che consente a uno Stato membro di agire direttamente contro un altro. Si tratta del primo caso in cui l’Italia attiva tale procedura, formalizzata dal Consiglio dei ministri nel 2023 su impulso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel 2024 la Commissione europea, con un parere motivato, ha sostenuto le ragioni italiane, giudicando le misure austriache incompatibili con la libera circolazione delle merci; l’esecutivo comunitario è poi intervenuto a sostegno di Roma anche nell’udienza dibattimentale svoltasi in Lussemburgo il 21 aprile 2026.
Le associazioni italiane dell’autotrasporto e della logistica hanno accolto con favore il parere. Il presidente di Confetra, Carlo De Ruvo, ha parlato di un riconoscimento giuridico delle tesi sostenute dal governo italiano, sostenendo che molte delle limitazioni austriache non rispettano i requisiti di proporzionalità e non discriminazione previsti dal diritto europeo. Il presidente di ANITA, Riccardo Morelli, ha interpretato le conclusioni come un riconoscimento delle posizioni difese negli anni dagli operatori del settore, pur ricordando che il parere non vincola la Corte.

