Il primo maggio 2026 è entrata in vigore in via provvisoria la componente commerciale dell’accordo tra Unione europea e Mercosur, l’Interim Trade Agreement (iTA), il più vasto accordo di libero scambio mai concluso dall’UE. Dopo oltre venticinque anni di negoziati, Bruxelles apre così un’area commerciale da circa 700 milioni di persone.
Finora il dibattito politico si è concentrato soprattutto su carne bovina, deforestazione amazzonica e standard sanitari europei. Molto meno attenzione hanno ricevuto, invece, le disposizioni dedicate all’emancipazione economica delle donne, inserite nell’Annex 18 del capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile (TSD).
Un tema che riflette un cambiamento più ampio nella politica commerciale europea: l’idea, ormai consolidata nelle istituzioni UE, che gli accordi commerciali non siano “neutrali” rispetto al genere.
Il punto di svolta del 2018 e il precedente cileno
La politica commerciale europea ha a lungo operato secondo una logica “gender-blind”, vale a dire senza una vera prospettiva di genere.
Già nel 2016 uno studio commissionato dal Parlamento europeo rilevava che solo il 20% degli accordi commerciali dell’UE conteneva riferimenti ai diritti delle donne, quasi sempre non vincolanti.
Anche il CETA con il Canada era stato concluso senza una valutazione specifica sugli effetti differenziati per uomini e donne, mentre la strategia commerciale “Trade for All” del 2015 non includeva un approccio strutturato alla parità di genere.
Il cambio di paradigma avviene con la Risoluzione del Parlamento europeo del marzo 2018, che sancisce un principio fondamentale: gli accordi commerciali non sono neutri rispetto al genere.
Da qui nasce la spinta a integrare una prospettiva di genere nella politica commerciale europea: valutazioni d’impatto disaggregate tra uomini e donne, disposizioni dedicate alla parità nei trattati commerciali e maggiore attenzione ai servizi pubblici e ai settori dove le disuguaglianze di genere risultano più marcate.
La prima applicazione concreta di questo approccio è arrivata con l’accordo UE-Cile, firmato nel 2023 ed entrato in vigore nel febbraio 2025. Per la prima volta nella storia commerciale europea, l’intesa contiene un capitolo interamente dedicato a “Trade and Gender Equality”. Il testo include una clausola di non regressione, richiami espliciti alla Convenzione ONU contro le discriminazioni sulle donne (CEDAW) e una serie di ambiti di cooperazione che spaziano dall’accesso femminile alla finanza alle competenze digitali, fino al divario salariale di genere e agli effetti differenti delle crisi economiche.
Resta però un limite strutturale: il sistema non prevede vere sanzioni commerciali. L’attuazione si basa soprattutto su consultazioni tra le parti e panel di esperti, senza la possibilità di sospendere concessioni tariffarie in caso di inadempimento. Un modello di “soft law” che punta più sulla cooperazione politica che sull’obbligo giuridico vincolante.
Che cosa prevede l’accordo UE-Mercosur
L’accordo con il Mercosur non arriva però allo stesso livello di strutturazione del modello cileno.
Le disposizioni dedicate alle donne sono inserite nella sezione A.5 dell’Annex 18, allegato al capitolo sul commercio e sviluppo sostenibile. Si tratta comunque di una novità rispetto al testo originario del 2019 e di un segnale del progressivo consolidamento di un approccio più “gender-sensitive” nella politica commerciale europea.
Le disposizioni impegnano le parti a promuovere l’integrazione delle donne nelle catene del valore, il loro accesso ai mercati e alle opportunità imprenditoriali, e la raccolta di dati e metodologie per politiche commerciali informate dalla dimensione di genere (art. A.5.46). È previsto, in particolare, il sostegno agli investimenti diretti esteri orientati alla creazione di occupazione femminile anche in settori tradizionalmente maschili.
Il nodo dell’applicabilità
Il nodo centrale resta però quello dell’applicabilità.
Le disposizioni sul genere, come l’intero capitolo TSD, non sono soggette al meccanismo generale di risoluzione delle controversie dell’accordo. In pratica, se una delle parti non rispetta gli impegni assunti, non è prevista la sospensione delle concessioni tariffarie o altre sanzioni commerciali.
L’approccio resta quindi cooperativo: dialogo politico, consultazioni e panel di esperti, ma senza vere misure coercitive.
Anche la collocazione normativa pesa. A differenza dell’accordo con il Cile, dove la parità di genere costituisce un capitolo autonomo, nel caso del Mercosur le disposizioni sono relegate a un allegato tecnico del capitolo TSD, con minore visibilità politica e minore forza giuridica.
Parte della letteratura accademica segnala inoltre un possibile effetto paradossale: l’espansione di alcune filiere agroalimentari favorita dall’accordo potrebbe accentuare disuguaglianze di genere già esistenti, soprattutto nei Paesi Mercosur.
Prospettive e limiti strutturali
La base giuridica per la cooperazione esiste, e questo costituisce un punto di partenza che non va sottovalutato.
L’accordo prevede comunque la creazione di comitati intergovernativi e Domestic Advisory Groups, organismi consultivi della società civile nei quali sindacati, ONG e organizzazioni femminili potranno monitorare l’attuazione degli impegni e formulare raccomandazioni.
Resta però aperta una questione più ampia: la distanza tra il principio del “gender mainstreaming”, sancito dall’articolo 8 del Trattato sul funzionamento dell’UE e teoricamente applicabile a tutte le politiche europee compresa quella commerciale, e una pratica normativa che continua a confinare la dimensione di genere in allegati o capitoli separati, privi di meccanismi realmente vincolanti.
Se l’accordo UE-Mercosur riuscirà davvero a produrre cambiamenti misurabili nella partecipazione economica delle donne resta, per ora, una domanda aperta.
Valeria Barbante, Scuola Superiore Sant’Anna

