Il protocollo tra Italia e Albania sui centri per migranti può essere compatibile con il diritto dell’Unione europea, ma solo a condizione che vengano pienamente rispettati i diritti fondamentali delle persone coinvolte. È questa, in sintesi, la posizione dell’avvocato generale presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, Nicholas Emiliou, nelle conclusioni pubblicate oggi.
Il parere, che non vincola i giudici di Lussemburgo ma spesso ne anticipa l’orientamento, rappresenta un passaggio chiave nella valutazione giuridica dell’accordo siglato il 6 novembre 2023 tra Roma e Tirana, uno dei pilastri della strategia del governo di Giorgia Meloni per la gestione dei flussi migratori.
Secondo Emiliou, il diritto dell’Unione non vieta in linea di principio a uno Stato membro di istituire centri di trattenimento per i rimpatri al di fuori del proprio territorio. Questo significa che l’Italia può legalmente creare e gestire strutture in Albania, pur mantenendone la giurisdizione.
Tuttavia, il punto centrale del parere è un altro: la delocalizzazione non comporta alcuna attenuazione degli obblighi europei. Al contrario, Roma resta vincolata a garantire integralmente tutte le tutele previste dal sistema comune di asilo e dalla direttiva rimpatri.
Tra queste, il diritto all’assistenza legale e linguistica, la possibilità di mantenere contatti con familiari e autorità competenti, nonché garanzie rafforzate per minori e persone vulnerabili, inclusi accesso a cure mediche e istruzione.
Un passaggio particolarmente rilevante riguarda le conseguenze di eventuali violazioni: in caso di trattenimento illegittimo, le autorità devono intervenire “tempestivamente” per porre fine alla detenzione, anche trasferendo i migranti in Italia se necessario.
Nessun diritto automatico a tornare in Italia
Le conclusioni chiariscono anche un nodo giuridico sensibile: il fatto che un richiedente asilo abbia diritto a rimanere nello Stato membro durante l’esame della domanda non implica automaticamente il diritto a essere riportato sul territorio di quello Stato.
In altre parole, la gestione della procedura può avvenire anche in un Paese terzo, purché siano garantiti in concreto tutti i diritti previsti dal diritto Ue. Questo include, sottolinea Emiliou, l’accesso effettivo a un giudice e un controllo giurisdizionale rapido, per evitare detenzioni prolungate o arbitrarie.
Il caso e il contenzioso italiano
La vicenda nasce dal trasferimento in Albania di due cittadini di Paesi terzi inizialmente trattenuti in Italia e destinatari di provvedimenti di espulsione. Una volta giunti nei centri albanesi, i due hanno presentato domanda di protezione internazionale, portando all’adozione di nuovi provvedimenti di trattenimento.
La Corte d’appello di Roma aveva però rifiutato di convalidarli, ritenendo la normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione. Da qui il ricorso delle autorità italiane in Cassazione e il rinvio pregiudiziale a Lussemburgo.
Implicazioni politiche e prossimi passi
Il parere dell’avvocato generale offre un sostegno politico alla linea dell’esecutivo italiano, pur mantenendo un approccio giuridico condizionato. Non a caso, Meloni su X ha definito le conclusioni “una notizia importante”, rivendicando la validità della strategia adottata.
Resta però un margine significativo di incertezza: la compatibilità del protocollo dipenderà, in concreto, da come verranno implementate le garanzie previste dal diritto Ue. Un eventuale scostamento potrebbe esporre l’Italia a violazioni e contenziosi.
La decisione finale spetta ora ai giudici della Corte di giustizia, attesa nei prossimi mesi. Sarà quella a stabilire in via definitiva se il modello Italia-Albania può diventare un precedente replicabile a livello europeo o se resterà un esperimento giuridicamente fragile.

