La Corte di giustizia europea condanna la normativa bulgara che vieta la rettifica del genere nei registri dello stato civile, per le persone che decidono di cambiare il proprio genere. Il diritto europeo si scontra, ancora una volta, con le normative nazionali.

La pronuncia riguarda il rifiuto da parte della Bulgaria di aggiornare il sesso sulla carta di identità di una donna bulgara che vive in Italia e che qui ha intrapreso una terapia ormonale, presentandosi come donna. Con una sentenza destinata a impattare la normativa interna di diversi Paesi europei, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito ieri (12 marzo) che la normativa bulgara, che vieta qualsiasi modifica del genere, del nome e del numero di identificazione personale nei registri di stato civile, è incompatibile con il diritto dell’Unione, almeno per i cittadini che abbiano esercitato il loro diritto alla libera circolazione.

La protagonista della vicenda era stata registrata alla nascita come persona di sesso maschile, con nome e documenti corrispondenti. Trasferitasi in Italia, ha avviato una terapia ormonale e ha costruito la propria vita come donna. Quando ha chiesto ai tribunali bulgari il riconoscimento della sua identità di genere femminile e la conseguente modifica dell’atto di nascita, si è scontrata con un muro. Perizie mediche e valutazioni giudiziarie confermavano la sua identità di genere, ma non è bastato.

La Corte suprema di cassazione bulgara ha applicato un orientamento fissato dalla sua assemblea plenaria civile secondo cui il termine “sesso” va inteso esclusivamente nella sua accezione biologica, rendendo impossibile qualsiasi rettifica anagrafica. L’interesse pubblico, fondato sui valori morali e religiosi della società bulgara, prevale quindi sull’interesse individuale delle persone transgender.

La stessa Corte suprema, però, nutrendo dubbi sulla compatibilità di tale interpretazione con il diritto europeo, aveva rinviato la questione alla Corte di giustizia.

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I giudici di Lussemburgo hanno impostato la propria analisi a partire da un dato concreto: la discordanza tra l’identità di genere vissuta da una persona e i dati sul sesso che figurano sulla carta d’identità ostacola l’esercizio del diritto alla libera circolazione, uno dei pilastri fondamentali dell’ordinamento europeo. La Corte ha elencato le situazioni della vita quotidiana in cui questa discordanza crea problemi reali dai controlli di identità, agli attraversamenti di frontiere, e gli adempimenti professionali. In tutti questi contesti, la persona è costretta a dissipare dubbi sulla propria identità o sull’autenticità dei propri documenti, subendo inconvenienti considerevoli.

Una restrizione alla libera circolazione, ha ricordato la Corte, può essere giustificata solo se fondata su ragioni oggettive di interesse generale e rispettosa del principio di proporzionalità, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. In particolare, il diritto al rispetto della vita privata, tutelato dalla Carta, ricomprende l’identità di genere e impone agli Stati membri di prevedere procedure chiare, accessibili ed efficaci per il suo riconoscimento giuridico.

Le motivazioni addotte dalla Bulgaria, rispetto ai valori morali e religiosi della società bulgara, non superano questo scrutinio

La Corte di Giustizia a difesa dei diritti LGBTQ+

Ancora una volta la Corte di Giustizia dell’Ue si schiera a difesa dei diritti della comunità LGBTQ+ utilizzando la difesa della libera circolazione e il primato del diritto europeo.

Nel 2020 una coppia di donne – una britannica e l’altra bulgara – residenti in Spagna e madri di una bambina, avevano chiesto alla Bulgaria di registrare la bambina all’anagrafe per ottenere la cittadinanza. La richiesta è stata respinta dal Tribunale di Sofia, adducendo due motivazioni: la mancata indicazione sul certificato spagnolo dell’identità della madre naturale e l’assenza di una norma in Bulgaria che riconosca i matrimoni tra persone dello stesso sesso e tuteli la filiazione in capo a una coppia dello stesso sesso. La bambina era stata, infatti, regolarmente iscritta nei registri spagnoli senza dover rivelare la madre biologica, in quanto la legislazione riconosce automaticamente entrambe le donne.

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La questione è arrivata fino alla Corte di giustizia dell’Ue, che nel 2021 si è pronunciata a difesa dei diritti della bambina, stabilendo l’obbligo per la Bulgaria di rilasciare il documento d’identità, a prescindere dal certificato di nascita e, di conseguenza, stabilendo il diritto per la bambina, in quanto cittadina europea, di circolare liberamente nell’area Ue con entrambe le madri.

Sempre in forza del diritto alla libera circolazione, a novembre dello scorso anno la Corte si è espressa sul caso di una coppia di cittadini polacchi che, dopo essersi sposati in Germania nel 2018, chiedevano la trascrizione del proprio atto di matrimonio in Polonia. Ovviamente la Polonia, in cui le unioni civili fra persone dello stesso sesso sono vietate, ha negato loro questa possibilità.

Da qui la Corte europea ha stabilito che la decisione polacca fosse apertamente in conflitto con il diritto europeo, violando di fatto il diritto alla libera circolazione dei cittadini.

Il vero problema, come è d’altronde valido per diverse pronunce su simili questioni della Corte costituzionale italiana, resta la mancanza di una normativa armonizzata fra gli Stati membri in materia di diritti civili.

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