Il contributo di solidarietà sugli extraprofitti delle imprese energetiche, introdotto dall’Unione europea nel 2022 per fronteggiare la crisi dei prezzi provocata dalla guerra in Ucraina, è compatibile con il diritto dell’UE. È questa la posizione espressa dall’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, Athanasios Rantos, nelle conclusioni presentate giovedì 22 ottobre, nell’ambito di tre cause promosse dinanzi ai giudici nazionali di Italia, Belgio e Irlanda.

Il parere, che non è vincolante per i giudici europei, rappresenta un passaggio di grande rilievo nel contenzioso sulla legittimità delle misure straordinarie adottate dagli Stati membri per tassare i profitti eccezionali realizzati dalle imprese energetiche durante la crisi ucraina, soprattutto in momento in cui si moltiplicano le richieste all’interno dei Paesi membri per richiedere misure analoghe per affrontare l’attuale esplosione dei prezzi dell’energia dovuta alla combinazione della guerra in Ucraina e del conflitto in corso tra Iran, Stati Uniti e Israele.

Al centro della controversia c’è il regolamento europeo 2022/1854, approvato dal Consiglio nell’ottobre 2022, che ha introdotto un contributo temporaneo a carico delle imprese attive nei settori del petrolio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione.

Il meccanismo prevedeva di assoggettare al contributo gli utili realizzati nel 2022 e nel 2023 che superavano del 20% la media degli utili imponibili registrati nei quattro esercizi precedenti. Le risorse raccolte dovevano essere destinate a sostenere famiglie e imprese colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia, lasciando agli Stati membri la possibilità di adottare misure nazionali equivalenti, purché in grado di garantire entrate comparabili.

Proprio le modalità di applicazione del contributo a livello nazionale hanno alimentato una serie di controversie giudiziarie, sfociate nei rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia da parte delle Corti costituzionali italiana e belga e dell’Alta Corte irlandese.

Uno dei principali interrogativi riguardava la stessa base giuridica del regolamento, adottato attraverso l’articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che consente al Consiglio di intervenire in situazioni di particolare difficoltà economica e di emergenza.

Secondo Rantos, il ricorso a questa disposizione è pienamente giustificato dalla natura eccezionale della crisi energetica. Il contributo costituisce infatti una misura economica urgente, temporanea e proporzionata, destinata ad attenuare le conseguenze dell’impennata dei prezzi attraverso uno sforzo coordinato tra gli Stati membri.

L’avvocato generale ha inoltre chiarito che il contributo non rappresenta una misura di armonizzazione fiscale. Di conseguenza, per la sua approvazione non era necessaria l’unanimità del Consiglio, come sarebbe invece previsto dalle disposizioni dei Trattati relative all’armonizzazione delle imposte dirette. Nelle sue conclusioni Rantos ha sottolineato la possibilità per gli Stati membri di estendere il contributo ad aziende non espressamente comprese nella normativa europea, una questione sollevata in particolare dalla Corte costituzionale italiana.

Il regolamento individuava specifiche categorie di operatori energetici, ma alcuni governi hanno adottato disposizioni più ampie, coinvolgendo anche imprese impegnate nella commercializzazione e nella distribuzione di energia.

Per Rantos, gli Stati non possono modificare liberamente le categorie dei soggetti assoggettati al contributo nell’ambito delle misure equivalenti previste dal regolamento. Possono tuttavia, esercitando le proprie competenze fiscali, estendere il prelievo ad altre imprese che abbiano beneficiato di profitti straordinari per effetto delle caratteristiche dei rispettivi mercati energetici, a condizione che l’onere complessivo e gli obiettivi della disciplina nazionale rimangano equivalenti a quelli stabiliti a livello europeo.

L’avvocato generale ha inoltre precisato che il precedente assoggettamento di alcune imprese a un meccanismo di limitazione dei ricavi non impedisce, in linea di principio, l’applicazione del contributo di solidarietà.

Un altro punto controverso riguarda il presunto carattere retroattivo del prelievo, contestato dalle imprese che ritengono compromessi i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento.

Anche su questo aspetto il parere è favorevole alla legittimità del meccanismo europeo. Secondo Rantos, la natura temporanea ed eccezionale della misura, introdotta durante l’esercizio fiscale 2022, esclude che il contributo europeo possa essere considerato retroattivo, poiché non si applica a situazioni già definitivamente concluse e non modifica stabilmente il regime di tassazione del settore energetico.

Per quanto riguarda le normative nazionali introdotte nel 2023, l’avvocato generale ritiene che il riferimento agli utili straordinari possa giustificare anche disposizioni retroattive, senza determinare necessariamente una violazione del principio del legittimo affidamento.

Le conclusioni respingono inoltre le contestazioni relative alla tutela del diritto di proprietà e della libertà d’impresa. Secondo Rantos, le limitazioni imposte dalla tassazione straordinaria risultano giustificate da obiettivi di interesse generale, oltre a essere proporzionate e circoscritte nel tempo.

Il parere affronta infine le questioni relative alla compatibilità del contributo con le norme europee sulla libera circolazione delle merci e sugli aiuti di Stato.

Il prelievo non può essere assimilato a un dazio doganale o a una tassa di effetto equivalente, in quanto non grava sui prodotti per il solo fatto di attraversare una frontiera. Allo stesso modo, eventuali differenze di trattamento tra prodotti petroliferi, quando fondate su criteri oggettivi, non costituiscono necessariamente una discriminazione vietata dai Trattati.

Quanto agli aiuti di Stato, l’avvocato generale ritiene che la scelta di concentrare il contributo su determinati operatori, individuati secondo criteri oggettivi e in relazione alla loro rilevanza sul mercato, non costituisca un vantaggio selettivo incompatibile con il diritto europeo.

Tuttavia, le conclusioni non chiudono il contenzioso. La Corte di giustizia dovrà ora pronunciarsi sulle questioni sottoposte dai giudici nazionali, che saranno successivamente chiamati a decidere le controversie relative alle rispettive normative. Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte, che potrà seguirne l’interpretazione oppure discostarsene.

[a cura di Simone Cantarini]

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