Secondo il consulente legale presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, Tamara Ćapeta, il divieto che impedisce agli agenti di polizia di avere tatuaggi visibili discrimina le donne perché costrette a indossare nell’uniforme cerimoniale gonne che possono lasciarli scoperti, dando un ingiusto vantaggio agli uomini.
In Italia, agli agenti di polizia non è consentito avere tatuaggi visibili anche se solo se in parte con l’uniforme indossata. Questo significa, per esempio, che un tatuaggio perfettamente innocuo può comunque determinare l’esclusione se resta visibile con la divisa. Il Consiglio di Stato ha in passato adottato un’interpretazione particolarmente rigorosa: nel 2021 ha confermato l’esclusione di un candidato per un tatuaggio sul polso, precisando che per l’accesso alla Polizia di Stato il tatuaggio visibile con la divisa comporta l’esclusione anche quando è in corso di rimozione.
La vicenda risale al 2024, quando una donna, identificata come HG, aveva fatto domanda per entrare a far parte delle forze di polizia italiane, venendo esclusa dalla selezione per un piccolo tatuaggio visibile sulla gamba. Nel caso di HG, il tatuaggio sarebbe stato visibile quando avesse indossato l’uniforme di gala – gonna e scarpe – prescritta per le donne. Se fosse stata un uomo, sarebbe rimasto al sicuro e nascosto.
In base alle conclusioni dell’avvocato generale, lo stesso tatuaggio potrebbe quindi portare a due esiti molto diversi, a seconda che sia su un uomo o su una donna. Secondo Ćapeta, il problema è cosa succede quando tale divieto si combina con un codice di abbigliamento specifico per genere. Una regola stabilisce che il tatuaggio non deve essere visibile. L’altra lo rende visibile perché la candidata è una donna.
L’avvocata generale ritiene inoltre che la discriminazione in questione non possa essere giustificata sulla base delle motivazioni presentate dal governo italiano.
Nelle sue conclusioni osserva che il diritto dell’Unione consente una differenza di trattamento tra uomini e donne, purché essa sia appropriata e necessaria per soddisfare un requisito professionale essenziale che persegua obiettivi legittimi.
Tuttavia, non può essere accolta come giustificazione, nel caso in esame, l’argomentazione delle autorità italiane secondo cui la norma avrebbe lo scopo di consentire la partecipazione alle cerimonie, trasmettendo in questo modo valori tradizionali e rafforzando l’identità delle forze di polizia. Per l’avvocata generale tali manifestazioni costituiscono soltanto una piccola parte dell’attività della polizia, perché le agenti indossano già i pantaloni come parte integrante dell’uniforme operativa e perché, in ogni caso, gli ufficiali superiori possono autorizzare una poliziotta a indossare i pantaloni durante qualsiasi cerimonia.
Inoltre, l’applicazione combinata delle due norme non è necessaria per preservare la tradizione, dal momento che le consuetudini relative alle cerimonie non verrebbero meno se alcune donne fossero esentate dall’obbligo di indossare la gonna durante tali occasioni. Allo stesso modo, nella misura in cui le uniformi servono a rappresentare l’identità e l’appartenenza alle forze di polizia, consentire alle donne di indossare i pantaloni produrrebbe lo stesso effetto in termini di rappresentazione e uniformità.
Infine, per quanto riguarda la proporzionalità, lo svantaggio subito dalle donne, alle quali viene impedito di entrare nelle forze di polizia, prevale sull’interesse simbolico legato alla loro occasionale partecipazione alle cerimonie indossando l’uniforme ordinaria.
Alla luce di tali considerazioni, l’avvocata generale Ćapeta sostiene, quindi, che la politica di reclutamento in questione non soddisfa il criterio del requisito professionale essenziale ed è pertanto vietata dal diritto dell’Unione in materia di contrasto alla discriminazione fondata sul sesso. Il diritto dell’UE consente un trattamento differenziato tra uomini e donne in circostanze limitate, ma solo in presenza di una reale motivazione legata al lavoro, e la norma non va oltre quanto strettamente necessario.
Una norma “anacronistica”
Le conclusioni dell’avvocata generale sono state accolte favorevolmente dal SILP CGIL, che chiede ora una modifica delle regole in vigore. Per il segretario generale del sindacato di polizia, Pietro Colapietro, si tratta di “una pietra miliare” che conferma le battaglie condotte dal sindacato “in materia di parità di genere e modernizzazione delle forze dell’ordine”.
“Non si tratta solo di superare un approccio ormai anacronistico e sproporzionato sul divieto dei tatuaggi”, ha spiegato Colapietro, ma anche di riconoscere che l’applicazione della norma insieme all’obbligo di indossare la gonna in determinate occasioni “genera una stridente e inaccettabile discriminazione diretta fondata sul sesso”.
Secondo il SILP CGIL, la soluzione dovrebbe passare da una revisione del regolamento: “Il regolamento va cambiato, non devono esserci obblighi nell’uso della gonna, ma solo la libera autodeterminazione delle donne”. Colapietro sottolinea infatti come, a parità di tatuaggio, un candidato uomo non sarebbe stato escluso se il segno fosse rimasto coperto dai pantaloni dell’uniforme.
Il sindacato chiede quindi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e al governo di “aprire subito un confronto per adeguare le nostre norme interne ai principi europei antidiscriminatori”. Per Colapietro, “la professionalità delle poliziotte e dei poliziotti si misura dalle competenze e dal servizio reso ai cittadini, non da vecchi pregiudizi”.
Soddisfazione è stata espressa anche dall’avvocata Maria Pantano, legale della candidata dalla cui esclusione è nata la controversia arrivata davanti alla Corte di giustizia. “Sono soddisfatta, ritengo sia corretto e mi dispiace per tutte quelle ragazze che sono state escluse per una banalità”, ha dichiarato ad Adnkronos.
Pantano invita comunque ad attendere la sentenza della Corte, dal momento che le conclusioni dell’avvocata generale non sono vincolanti. “I tempi per la sentenza generalmente sono abbastanza brevi. Ma questo è un passaggio importante, che dà una indicazione alla Corte di giustizia per potersi pronunciare”, ha spiegato. Se i giudici dovessero accogliere questa impostazione, ha aggiunto, “l’Italia dovrà adeguarsi alle indicazioni della Corte di giustizia per modificare il regolamento”.
La legale ha quindi ricostruito il percorso giudiziario che ha portato la vicenda a Lussemburgo, ricordando “una serie di pronunciamenti negativi della giustizia amministrativa italiana”, legati alla disposizione che prevede l’esclusione dei candidati quando i tatuaggi risultano visibili indossando una delle uniformi previste.
Il punto contestato dalla difesa riguardava però proprio la differenza tra le divise utilizzate come parametro. “Per gli uomini la divisa classica, col pantalone e lo stivaletto”, mentre per le donne viene presa in considerazione anche quella da cerimonia con “gonna e la scarpa décolleté”. Una differenza che, secondo Pantano, produce conseguenze concrete nella selezione: “Il parametro di valutazione determina, a parità di tatuaggi in alcune zone delle gambe, l’esclusione più di donne che di uomini”.
La legale ha infine spiegato perché la controversia non sia arrivata davanti alla Corte costituzionale italiana: la disposizione contestata è contenuta in un regolamento e non in una legge. La questione della possibile discriminazione è così approdata alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

