Le società del gruppo Amazon che gestiscono la logistica, gli armadietti automatici e il trasporto dei prodotti venduti su Amazon Marketplace in Italia forniscono un servizio postale ai sensi del diritto dell’Unione, e l’obbligo previsto dalla normativa italiana di dotarsi di un’autorizzazione per svolgere tale attività è compatibile con le norme europee. È quanto sostiene l’Avvocato generale della ]Corte di giustizia dell’Unione europea, Manuel Campos Sánchez-Bordona, nelle conclusioni presentate oggi nelle cause riunite C-535/25 (Amazon Italia Logistica), C-536/25 (Amazon Italia Services) e C-537/25 (Amazon Italia Transport).

Le conclusioni non sono vincolanti per la Corte, che si pronuncerà con la sentenza in una fase successiva del procedimento, ma nella grande maggioranza dei casi ne orientano l’esito.

Nel 2018 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) aveva sanzionato le tre società italiane del gruppo Amazon, ritenendo che offrissero un servizio postale senza disporre della necessaria autorizzazione. Secondo l’Autorità, il servizio di recapito al cliente finale dei prodotti venduti da soggetti terzi sul marketplace di Amazon non si distingue in alcun modo da quello offerto dagli altri operatori postali soggetti a regolamentazione.

Le società avevano impugnato la sanzione davanti ai giudici italiani. Investito dei ricorsi, il Consiglio di Stato ha deciso di sottoporre la questione in via pregiudiziale alla Corte di giustizia, chiedendo se la direttiva sui servizi postali osti a che uno Stato membro assoggetti ad autorizzazione attività come quelle svolte dalle tre società.

La valutazione dell’avvocato generale sulle tre società

Nelle conclusioni, Campos Sánchez-Bordona esamina separatamente le attività di ciascuna delle tre entità. Per quanto riguarda Amazon Italia Logistica, l’Avvocato generale ritiene che l’impresa gestisca invii che hanno già natura postale, e indica che spetterà al Consiglio di Stato accertare se le sue attività rientrino nella nozione di “smistamento” prevista dalla direttiva: si ha smistamento, spiega, quando gli invii vengono separati e ordinati per essere integrati nel ciclo postale, con l’ottimizzazione di elementi logistici come le rotte di trasporto, i tempi di transito e le risorse impiegate.

Per Amazon Italia Services, l’Avvocato generale ritiene che la gestione degli armadietti automatici (i cosiddetti locker) rientri nella fase di “distribuzione” degli invii, ovvero l’ultima fase del ciclo postale disciplinata dalla direttiva. Il carattere attivo di questa gestione, unito al reso automatico al mittente in caso di mancato ritiro, secondo l’Avvocato generale impedisce di equiparare il servizio a un semplice deposito in cassette postali.

Quanto ad Amazon Italia Transport, Campos Sánchez-Bordona sostiene che l’impresa possa essere considerata “fornitore di un servizio postale” pur senza effettuare materialmente il trasporto: eserciterebbe infatti un’influenza determinante sulle condizioni con cui il servizio viene svolto dall’operatore locale subappaltato, incluse le modalità di gestione del personale di quest’ultimo, che si limiterebbe al trasporto materiale fino al destinatario finale seguendo direttive dettagliate impartite da Amazon.

La frammentazione dell’attività tra le tre società

Sulla connessione tra le attività delle tre entità, l’Avvocato generale osserva che la direttiva consente di qualificare come “fornitore di un servizio postale” ciascuno degli operatori che compongono le fasi ordinarie del ciclo postale, anche quando l’attività complessiva risulti frammentata tra più soggetti. Nel caso delle società Amazon, l’analisi condotta nelle conclusioni indicherebbe che ciascuna di esse presta, per la parte di propria competenza, un servizio riconducibile alla nozione di servizio postale prevista dal diritto dell’Unione.

Il procedimento torna ora alla Corte di giustizia, che dovrà pronunciarsi con sentenza; sarà poi il Consiglio di Stato ad applicare i principi indicati dai giudici di Lussemburgo ai fatti specifici del caso.

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